(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
        Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11  ottobre  2012  n.  20  «Norme  per  il
benessere e la  tutela  degli  animali  di  affezione»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 8, comma 10, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5; 
  Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 26 luglio  2013  n.
6; 
  Visti in particolare: 
      il comma 4  dell'art.  17  della  legge  regionale  20/12,  che
prevede: «La Regione puo' altresi' finanziare,  per  il  tramite  dei
Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di  cui
all'art. 23, comma 2»; 
      il comma 2  dell'art.  17  della  legge  regionale  20/12,  che
prevede:  «Gli  interventi  di   sterilizzazione   di   animali   non
identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero  e  custodia
di cui all'art. 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i
servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati
con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono  a  carico  dei
Comuni»; 
      il comma  2  dell'art.  23  della  legge  regionale  20/12  che
prevede: «I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario,
comprese  le  sterilizzazioni  chirurgiche  per  il  controllo  delle
nascite, tramite i Servizi veterinari delle  Aziende  per  i  servizi
sanitari e i veterinari liberi  professionisti  convenzionati  con  i
Comuni medesimi»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1509  del  30
agosto 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri  e  modalita'  di
concessione dei finanziamenti previsti dall'art.  17  comma  4  della
legge regionale 20/2012 per  gli  interventi  di  sterilizzazione  di
animali non identificati e delle colonie feline» nel  testo  allegato
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).